Art. 1

Art. 1

In vigore dal 13 lug 2021
La posizione da adottare a nome dell’Unione nella procedura scritte dai partecipanti all’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico per quanto riguarda la decisione di modificare le disposizioni sui tassi di interesse commerciale di riferimento si basa sul progetto di decisione dei partecipanti all’accordo (2).
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