Art. 2
In vigore dal 8 lug 2021
La Finlandia non è autorizzata ad applicare una proroga di quattro mesi del periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/267.
Storico versioni
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