Art. 1
In vigore dal 8 lug 2021
La Finlandia è autorizzata ad applicare le seguenti proroghe:
a)
una proroga di quattro mesi del periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267, ai fini dell', paragrafi 1 e 3, di tale regolamento;
b)
una proroga di quattro mesi del periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 di cui all', paragrafo 5, all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento;
c)
una proroga fino al 31 gennaio 2022 del termine del 30 settembre 2021 di cui all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento.
Storico versioni
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