Art. 1

Art. 1

In vigore dal 8 lug 2021
I certificati COVID-19 relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione rilasciati dalla Svizzera in conformità dell’ordinanza svizzera sui certificati COVID-19 devono essere equiparati a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.
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