Art. 1

Art. 1

In vigore dal 5 lug 2021
Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione degli Stati Uniti d’America per quanto riguarda lo scambio di garanzie che si applicano alle operazioni regolamentate come swap ai sensi della sezione 721 della legge Dodd-Frank, o come swap basati su titoli ai sensi della sezione 761 della medesima legge, non compensate mediante controparte centrale, sono considerate equivalenti ai requisiti di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 se almeno una delle controparti di tali operazioni è stabilita negli Stati Uniti d’America, è considerata un’entità di swap coperta dal Board of Governors of the Federal Reserve System («FRS»), dall’Office of the Comptroller of the Currency («OCC»), dalla Federal Deposit Insurance Corporation («FDIC»), dalla Farm Credit Administration («FCA») o dalla Federal Housing Finance Agency («FHFA») ed è soggetta alla norma sul margine degli swap di cui al titolo 12 del Code of Federal Regulation, rispettivamente nelle parti 45 (per l’OCC), 237 (per l’FRS), 349 (per l’FDIC), 624 (per l’FCA) e 1221 (per l’FHFA) (collettivamente la «norma sul margine degli swap»).
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