Art. 1

Art. 1

In vigore dal 5 lug 2021
Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di Hong Kong per quanto riguarda la conferma tempestiva, la compressione e la riconciliazione del portafoglio, la valutazione e la risoluzione delle controversie che sono applicabili alle operazioni in derivati non compensate a livello centrale regolamentate dall’HKMA sono considerate equivalenti ai requisiti di cui all’articolo 11, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento, se almeno una delle controparti di una tale operazione è un istituto autorizzato secondo la definizione della sezione 2, punto 1, della Banking Ordinance soggetto ai requisiti di attenuazione del rischio stabiliti dal modulo CR-G-14 del Supervisory Policy Manual intitolato «Non-centrally Cleared OTC Derivatives Transactions — Margin and Other Risk Mitigation Standards».
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