Art. 1
In vigore dal 5 lug 2021
Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione dell’Australia per quanto riguarda la compressione del portafoglio e la valutazione delle operazioni che sono applicate alle operazioni in derivati non compensate a livello centrale disciplinate dall’Australian Prudential Regulation Authority («APRA») sono considerate equivalenti ai requisiti di cui all’articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 se almeno una delle controparti di tali operazioni è un’entità coperta dall’APRA quale definita nella norma prudenziale CPS 226.
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