Art. 1

Art. 1

In vigore dal 5 lug 2021
Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di Singapore per quanto riguarda la conferma della negoziazione, la compressione e la riconciliazione del portafoglio, la valutazione e la risoluzione delle controversie che sono applicate alle operazioni regolamentate come derivati OTC dalla Monetary Authority of Singapore («MAS») e che non sono compensate mediante CCP sono considerate equivalenti ai corrispondenti requisiti di cui all’articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, se almeno una delle controparti di tali operazioni è stabilita a Singapore ed è una «entità coperta dalla MAS» ai sensi degli orientamenti sui requisiti relativi ai margini per i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale.
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