Art. 2
In vigore dal 5 lug 2021
Ai fini dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione del Canada per quanto riguarda lo scambio di garanzie che sono applicate alle operazioni in derivati non compensate a livello centrale disciplinate dall'OSFI, ad eccezione dei derivati su materie prime regolati fisicamente, sono considerate equivalenti ai requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, come specificato ulteriormente dal regolamento delegato (UE) 2016/2251, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
almeno una delle controparti di tali operazioni è stabilita in Canada ed è soggetta ai requisiti in materia di margini del Canada;
b)
le operazioni sono valutate a prezzi di mercato e, se il margine di variazione deve essere fornito a norma del regolamento (UE) n. 648/2012, esso è scambiato lo stesso giorno in cui è calcolato;
In deroga alla lettera b), qualora sia stabilito tra le controparti che il margine di variazione non può essere sistematicamente fornito lo stesso giorno in cui viene calcolato, le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione del Canada sono considerate equivalenti ai requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 anche quando il margine di variazione è fornito entro due giorni lavorativi dal giorno in cui è calcolato e il periodo con rischio di margine utilizzato per calcolare il margine iniziale è aggiustato di conseguenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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