Art. 1
In vigore dal 5 lug 2021
Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione del Brasile per quanto riguarda la conferma tempestiva, la valutazione giornaliera e la riconciliazione del portafoglio che sono applicate alle operazioni regolamentate come derivati OTC dal Banco Central do Brasil («BCB») e dalla Comissão de Valores Mobiliários («CVM») e che non sono compensate a livello centrale mediante CCP sono considerate equivalenti ai corrispondenti requisiti di cui all’articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, se almeno una delle controparti di tali operazioni è una controparte rientrante nell’ambito di applicazione ai fini delle norme del Brasile in materia di margine.
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