Art. 1
In vigore dal 30 giu 2021
La Germania è autorizzata ad applicare le seguenti proroghe dei periodi di cui all’, paragrafi 1, 3 e 5, e all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267:
a)
una proroga di tre mesi del periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267, ai fini dell’, paragrafi 1 e 3, di tale regolamento;
b)
una proroga di tre mesi del periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 di cui all’, paragrafo 5, di tale regolamento;
c)
una proroga di tre mesi del periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento.
Storico versioni
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