Art. 1
In vigore dal 30 giu 2021
La Svezia è autorizzata ad applicare le seguenti proroghe dei periodi di cui all', paragrafi 1, 3 e 5, del regolamento (UE) 2021/267:
a)
una proroga di sei mesi del periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267, ai fini dell', paragrafi 1 e 3, di tale regolamento;
b)
una proroga di sei mesi del periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 di cui all', paragrafo 5, di tale regolamento;
c)
una proroga di sei mesi del periodo di 10 mesi di cui all', paragrafi 1, 3 e 5, del regolamento (UE) 2021/267, applicabile soltanto alla partecipazione alle attività formative periodiche e al rilascio della relativa certificazione, all'apposizione della marcatura del codice armonizzato «95» dell'Unione e al rinnovo delle carte di qualificazione del conducente la cui validità sarebbe altrimenti scaduta o scadrebbe altrimenti tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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