Art. 2

Art. 2

In vigore dal 30 giu 2021
A decorrere dal 2 agosto 2021 gli Stati membri si astengono dall’effettuare il controllo dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di tutti i tipi di veicoli stazionanti abitualmente nel territorio del Regno Unito, ad eccezione dei veicoli militari ivi immatricolati, al momento del loro ingresso nell’Unione.
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