Art. 1

Art. 1

In vigore dal 28 giu 2021
L’aiuto di Stato al quale la Francia ha dato esecuzione in favore degli operatori di stoccaggio di gas naturale è compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
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