Art. 1
In vigore dal 28 giu 2021
1. Ai fini dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2016/679, il Regno Unito assicura un livello di protezione adeguato dei dati personali trasferiti nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/679 dall'Unione europea verso il Regno Unito.
2. La presente decisione non riguarda i dati personali che sono trasferiti a fini di controllo dell'immigrazione da parte del Regno Unito o che altrimenti rientrano nell'ambito di applicazione dell'esenzione rispetto a determinati diritti degli interessati a fini di mantenimento dell'effettivo controllo dell'immigrazione a norma dell'allegato 2, paragrafo 4, punto 1, della legge del 2018 sulla protezione dei dati.
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