Art. 9 · Titolari del trattamento operativi

Art. 9

Titolari del trattamento operativi

In vigore dal 28 giu 2021
Titolari del trattamento operativi 1.   I titolari del trattamento operativo assistono il titolare del trattamento delegato nel garantire il rispetto del regolamento (UE) 2018/1725 per quanto riguarda i trattamenti di cui è responsabile e fungono da punto di contatto principale per gli interessati. 2.   In particolare, i titolari del trattamento operativi: a) ricevono e trattano tutte le richieste degli interessati; b) preparano le registrazioni delle attività di trattamento sotto la loro responsabilità e la relativa informativa sulla privacy in consultazione con il coordinatore per la protezione dei dati; c) garantiscono che i contratti o altri atti giuridici che disciplinano il trattamento dei dati personali da parte di un responsabile del trattamento siano conformi al regolamento (UE) 2018/1725 e consultano l’RPD in merito ai progetti di clausole contrattuali sulla protezione dei dati; d) garantiscono che sia disponibile la documentazione per dimostrare la conformità al regolamento (UE) 2018/1725. 3.   I titolari del trattamento operativi informano senza ingiustificato ritardo l’RPD in caso di violazione dei dati personali e gli forniscono tutte le informazioni necessarie per consentirgli di garantire che il Consiglio rispetti gli obblighi relativi alle violazioni dei dati personali di cui agli articoli 34 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725. 4.   In coordinamento con il titolare del trattamento delegato e l’RPD, i titolari del trattamento operativi informano il GEPD in caso di violazioni di dati personali, se del caso. Informano altresì gli interessati, se del caso. 5.   I titolari del trattamento operativi assicurano che il coordinatore per la protezione dei dati sia tenuto al corrente di tutte le questioni relative alla protezione dei dati. 6.   I titolari del trattamento operativi valutano il rischio per i diritti e le libertà dell’interessato connessi ai trattamenti di cui sono responsabili e, se del caso, effettuano una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati. I titolari del trattamento operativi chiedono il parere dell’RPD allorquando svolgono tali valutazioni d’impatto e sulla necessità di una consultazione preventiva ai sensi degli articoli 39 e 40 del regolamento (UE) 2018/1725. 7.   I titolari del trattamento operativi svolgono, su richiesta del titolare del trattamento delegato, qualsiasi altro compito rientrante nell’ambito di applicazione della presente decisione.
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