Art. 8 · Titolari del trattamento delegati

Art. 8

Titolari del trattamento delegati

In vigore dal 28 giu 2021
Titolari del trattamento delegati 1.   Ai titolari del trattamento delegati spetta assicurare che tutti i trattamenti sotto il loro controllo siano conformi al regolamento (UE) 2018/1725. 2.   In particolare, i titolari del trattamento delegati: a) designano un titolare del trattamento operativo che li assista nel garantire l’osservanza del regolamento (UE) 2018/1725, in particolare nei confronti degli interessati; b) tengono le registrazioni delle attività di trattamento svolte sotto la loro responsabilità e garantiscono che le registrazioni e la relativa informativa sulla privacy siano presentate dal titolare del trattamento operativo all’RPD per essere iscritte nel registro di cui all’; c) sono responsabili delle attività dei responsabili del trattamento e dei subincaricati del trattamento che trattano dati personali per loro conto e garantiscono che il trattamento sia disciplinato da un contratto o da un altro atto giuridico a norma dell’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725. 3.   I titolari del trattamento delegati garantiscono che l’RPD sia coinvolto tempestivamente in tutte le questioni relative ai dati personali e predispongono disposizioni adeguate per garantire che il coordinatore per la protezione dei dati sia adeguatamente coinvolto in tutte le questioni relative alla protezione dei dati nella propria direzione generale o in un altro servizio dell’SGC. 4.   I titolari del trattamento delegati garantiscono che siano in atto opportune misure tecniche e organizzative per dimostrare che le attività di trattamento sono conformi al regolamento (UE) 2018/1725 e impartiscono istruzioni adeguate al personale dell’SGC per garantire sia la riservatezza del trattamento sia un livello di sicurezza appropriato in relazione ai rischi che il trattamento comporta. Possono consultare l’RPD per selezionare tali misure. 5.   I titolari del trattamento delegati riferiscono all’RPD in merito al trattamento di qualsiasi richiesta ricevuta da un interessato per l’esercizio dei suoi diritti e assistono l’RPD e il GEPD nell’esercizio delle rispettive funzioni, in particolare rispondendo alle loro richieste entro 30 giorni. 6.   I titolari del trattamento delegati sono responsabili dell’applicazione di una limitazione all’applicazione degli articoli da 14 a 22, 35 e 36 del regolamento (UE) 2018/1725, nonché dell’ di tale regolamento conformemente alle pertinenti norme interne. I titolari del trattamento delegati coinvolgono l’RPD in tutta la procedura nell’applicazione di tale limitazione. 7.   I titolari del trattamento delegati garantiscono che, qualora effettuino trattamenti congiuntamente con altre direzioni generali o servizi dell’SGC o qualora tali direzioni generali o servizi dell’SGC effettuino una parte del loro trattamento, siano in vigore accordi interni con tali direzioni generali o servizi. Gli accordi di cui al primo comma determinano le responsabilità dei titolari del trattamento delegati e delle altre direzioni generali o degli altri servizi dell’SGC in merito all’adempimento degli obblighi di protezione dei dati. In particolare, tali accordi identificano il titolare del trattamento delegato che determina i mezzi e le finalità del trattamento nonché il titolare del trattamento operativo del trattamento, e, se del caso, le persone o le entità che devono assistere il titolare del trattamento operativo, tra l’altro, fornendo informazioni in caso di violazioni dei dati o nel soddisfare i diritti degli interessati.
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