Art. 7
Consultazione e fornitura di informazione all’RPD
In vigore dal 28 giu 2021
Consultazione e fornitura di informazione all’RPD
1. I titolari del trattamento coinvolgono l’RPD nella pianificazione e nella discussione di un’attività che comprenda il trattamento dei dati personali. L’RPD è informato di qualsiasi trattamento e di qualsiasi modifica sostanziale di un trattamento in corso.
2. L’RPD è informato dei progetti di note interne e decisioni dell’SGC direttamente connesse all’applicazione interna del regolamento (UE) 2018/1725.
3. L’RPD è informato di tutti i contatti con parti esterne relativi all’applicazione interna del regolamento (UE) 2018/1725 e di qualsiasi interazione con il GEPD, in particolare qualora quest’ultimo sia consultato o informato a norma degli articoli 40 e 41 di detto regolamento.
4. L’RPD è consultato sui progetti di accordi tra contitolari del trattamento e sui progetti di clausole contrattuali sulla protezione dei dati o di altri atti giuridici qualora i dati personali siano trattati da un responsabile del trattamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2021:1093:oj#art-7