Art. 5 · Compiti e funzioni

Art. 5

Compiti e funzioni

In vigore dal 28 giu 2021
Compiti e funzioni 1.   L’RPD svolge tutti i compiti previsti all’articolo 45 del regolamento (UE) 2018/1725. In particolare, l’RPD deve: a) garantire l’applicazione e l’attuazione del regolamento (UE) 2018/1725 da parte del Consiglio e dell’SGC e sorvegliare l’osservanza di tale regolamento e del quadro giuridico applicabile in materia di protezione dei dati personali; b) fornire consulenza al segretario generale del Consiglio, ai titolari del trattamento delegati e ai titolari del trattamento operativi su questioni relative all’applicazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati; c) fornire consulenza e assistenza ai titolari del trattamento delegati e ai titolari del trattamento operativi quando effettuano una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati a norma degli articoli 39 e 40 del regolamento (UE) 2018/1725; d) garantire che i trattamenti non arrechino pregiudizio ai diritti e alle libertà degli interessati; e) sensibilizzare in merito al quadro giuridico applicabile in materia di protezione dei dati personali e contribuire a creare una cultura della protezione dei dati personali all’interno dell’SGC. L’RPD può essere consultato dal segretario generale, dai pertinenti responsabili del trattamento, dal comitato del personale e da qualsiasi persona, senza seguire la via gerarchica, su qualsiasi aspetto riguardante l’applicazione o l’attuazione del regolamento (UE) 2018/1725. 2.   L’RPD tiene le registrazioni delle attività di trattamento in un registro disponibile al pubblico conformemente all’. 3.   L’RPD tiene inoltre un registro interno delle violazioni dei dati personali ai sensi dell’, punto 16, del regolamento (UE) 2018/1725. 4.   L’RPD fornisce consulenza al titolare del trattamento delegato, se richiesto, in merito all’applicazione di una limitazione all’applicazione degli articoli da 14 a 22, 35 e 36, nonché dell’ del regolamento (UE) 2018/1725. 5.   L’RPD organizza e presiede le riunioni periodiche dei coordinatori per la protezione dei dati. 6.   L’RPD presenta al segretario generale del Consiglio una relazione annuale sulla propria attività e la rende accessibile al personale dell’SGC. 7.   L’RPD coopera con i responsabili della protezione dei dati designati dalle altre istituzioni e dagli altri organi dell’Unione e partecipa regolarmente alle riunioni convocate dal GEPD o dai responsabili della protezione dei dati delle altre istituzioni e degli altri organi dell’Unione al fine di facilitare una buona cooperazione, in particolare mediante lo scambio di esperienze e migliori pratiche. 8.   L’RPD è considerato il titolare del trattamento delegato per i trattamenti effettuati nell’esecuzione dei suoi compiti.
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