Art. 23
Riesame da parte del responsabile della protezione dei dati
In vigore dal 28 giu 2021
Riesame da parte del responsabile della protezione dei dati
1. Qualora altre direzioni generali o altri servizi dell’SGC concludano che i diritti dell’interessato debbano essere limitati a norma della presente decisione, ne informano il responsabile della protezione dei dati. Inoltre forniscono al responsabile della protezione dei dati l’accesso al registro e a tutti i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base. Il coinvolgimento dell’RPD nell’applicazione delle limitazioni è documentato in dettaglio.
2. Il responsabile della protezione dei dati può invitare il titolare del trattamento delegato interessato a riesaminare l’applicazione delle limitazioni. Il titolare del trattamento delegato interessato informa per iscritto il responsabile della protezione dei dati in merito all’esito del riesame richiesto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2021:1093:oj#art-23