Art. 16 · Reclami ai sensi dell’articolo 90

Art. 16

Reclami ai sensi dell’articolo 90

In vigore dal 28 giu 2021
Reclami ai sensi dell’articolo 90 In caso di reclamo ai sensi dell’articolo 90 dello statuto («reclamo ai sensi dell’articolo 90») per una questione relativa al trattamento dei dati personali, l’autorità che ha il potere di nomina consulta l’RPD. Fatta salva l’ammissibilità del reclamo ai sensi dell’articolo 90, il membro del personale dell’SGC indica nel reclamo stesso se in parallelo è stato presentato un reclamo al GEPD. L’RPD deve formulare un parere per iscritto entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte dell’autorità che ha il potere di nomina. Se al termine di questo periodo l’RPD non ha trasmesso il parere, questo non è più richiesto. L’autorità che ha il potere di nomina non è vincolata dal parere dell’RPD.
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