Art. 13
Violazioni dei dati
In vigore dal 28 giu 2021
Violazioni dei dati
1. In caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento delegato o il titolare del trattamento operativo chiede l’assistenza del coordinatore per la protezione dei dati e informa l’RPD dell’incidente senza indebito ritardo fornendo tutte le informazioni necessarie affinché possa garantire che il Consiglio rispetti gli obblighi in materia di notifica e comunicazione di una violazione dei dati personali a norma degli articoli 34 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725.
2. L’RPD istituisce e tiene un registro interno delle violazioni dei dati personali. I titolari del trattamento delegati e i titolari del trattamento operativi forniscono le informazioni necessarie da introdurre nel registro.
3. I titolari del trattamento delegati e i titolari del trattamento operativi preparano la notifica al GEPD in consultazione con l’RPD, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
Storico versioni
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