Art. 13 · Violazioni dei dati

Art. 13

Violazioni dei dati

In vigore dal 28 giu 2021
Violazioni dei dati 1.   In caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento delegato o il titolare del trattamento operativo chiede l’assistenza del coordinatore per la protezione dei dati e informa l’RPD dell’incidente senza indebito ritardo fornendo tutte le informazioni necessarie affinché possa garantire che il Consiglio rispetti gli obblighi in materia di notifica e comunicazione di una violazione dei dati personali a norma degli articoli 34 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725. 2.   L’RPD istituisce e tiene un registro interno delle violazioni dei dati personali. I titolari del trattamento delegati e i titolari del trattamento operativi forniscono le informazioni necessarie da introdurre nel registro. 3.   I titolari del trattamento delegati e i titolari del trattamento operativi preparano la notifica al GEPD in consultazione con l’RPD, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
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