Art. 12 · Registro

Art. 12

Registro

In vigore dal 28 giu 2021
Registro 1.   L’RPD tiene un registro dei trattamenti e assicura che il registro sia accessibile dal proprio sito web sull’intranet dell’SGC e dal sito web del Consiglio. 2.   Il titolare del trattamento operativo notifica all’RPD qualsiasi trattamento e presenta le registrazioni delle attività di trattamento e la relativa informativa sulla privacy mediante un formulario disponibile sul sito intranet dell’SGC (nell’ambito di «Protezione dei dati»). La notificazione è trasmessa all’RPD per via elettronica. Previa consultazione dell’RPD, il titolare del trattamento delegato conferma la registrazione e la relativa informativa sulla privacy e l’RPD li pubblica nel registro. 3.   La registrazione contiene tutte le informazioni di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) 2018/1725. Tuttavia, in via eccezionale, le informazioni iscritte dall’RPD nel registro possono essere limitate a quanto è necessario per salvaguardare la sicurezza di un determinato trattamento. L’RPD è informato tempestivamente dal titolare del trattamento operativo di ogni modifica relativa a tali informazioni.
Storico versioni

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