Art. 1

Art. 1

In vigore dal 25 giu 2021
La decisione 2013/767/UE è così modificata: (1) all’articolo 3, il paragrafo 2 è soppresso; (2) all’articolo 4, paragrafo 5, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «Il mandato delle organizzazioni partecipanti scade il 31 dicembre 2022. Un’organizzazione partecipante può essere sostituita all’interno di un gruppo se:»; (3) l’articolo 5 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Un rappresentante della Commissione presiede le riunioni.»; b) i paragrafi 2 e 3 sono soppressi; c) al paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente: «4.   Le discussioni dei gruppi non sono seguite da votazione.»; d) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Il verbale delle discussioni relative a ciascuno dei punti all’ordine del giorno e ai pareri espressi dal gruppo è informativo e completo. Il verbale è redatto dalla segreteria sotto la responsabilità del presidente.»; e) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   La direzione generale può invitare esperti esterni con competenze specifiche su un argomento iscritto all’ordine del giorno a partecipare alle attività del gruppo o del gruppo di lavoro su una base ad hoc. Inoltre, il rappresentante della Commissione può concedere lo status di osservatori ad individui oppure ad organizzazioni a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, nella misura in cui la loro partecipazione non minacci l’equilibrio dei gruppi o dei gruppi di lavoro. Essi hanno il diritto di parlare, allorché sono invitati a farlo dal presidente.»; f) il paragrafo 10 è sostituito dal seguente: «10.   Tutti i documenti pertinenti, inclusi gli ordini del giorno, i verbali e i contributi dei partecipanti, sono consultabili nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi o tramite un link ad un sito web dedicato, presente nel registro, in cui è possibile reperire tali informazioni. L’accesso a tali siti web non è subordinato alla registrazione dell’utente né ad altre restrizioni. In particolare, la pubblicazione dell’ordine del giorno e degli altri documenti di riferimento pertinenti avviene a tempo debito prima della riunione ed è seguita dalla pubblicazione tempestiva dei verbali. Sono previste deroghe alla pubblicazione soltanto qualora si ritenga che la divulgazione di un documento possa compromettere la tutela di un interesse pubblico o privato quale definito all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). (*1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).»."
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