Art. 1
In vigore dal 25 giu 2021
La decisione 2013/767/UE è così modificata:
(1)
all’articolo 3, il paragrafo 2 è soppresso;
(2)
all’articolo 4, paragrafo 5, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Il mandato delle organizzazioni partecipanti scade il 31 dicembre 2022. Un’organizzazione partecipante può essere sostituita all’interno di un gruppo se:»;
(3)
l’articolo 5 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Un rappresentante della Commissione presiede le riunioni.»;
b)
i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;
c)
al paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«4. Le discussioni dei gruppi non sono seguite da votazione.»;
d)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il verbale delle discussioni relative a ciascuno dei punti all’ordine del giorno e ai pareri espressi dal gruppo è informativo e completo. Il verbale è redatto dalla segreteria sotto la responsabilità del presidente.»;
e)
il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. La direzione generale può invitare esperti esterni con competenze specifiche su un argomento iscritto all’ordine del giorno a partecipare alle attività del gruppo o del gruppo di lavoro su una base ad hoc. Inoltre, il rappresentante della Commissione può concedere lo status di osservatori ad individui oppure ad organizzazioni a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, nella misura in cui la loro partecipazione non minacci l’equilibrio dei gruppi o dei gruppi di lavoro. Essi hanno il diritto di parlare, allorché sono invitati a farlo dal presidente.»;
f)
il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:
«10. Tutti i documenti pertinenti, inclusi gli ordini del giorno, i verbali e i contributi dei partecipanti, sono consultabili nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi o tramite un link ad un sito web dedicato, presente nel registro, in cui è possibile reperire tali informazioni. L’accesso a tali siti web non è subordinato alla registrazione dell’utente né ad altre restrizioni. In particolare, la pubblicazione dell’ordine del giorno e degli altri documenti di riferimento pertinenti avviene a tempo debito prima della riunione ed è seguita dalla pubblicazione tempestiva dei verbali. Sono previste deroghe alla pubblicazione soltanto qualora si ritenga che la divulgazione di un documento possa compromettere la tutela di un interesse pubblico o privato quale definito all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).
(*1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).»."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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