Art. 1

Art. 1

In vigore dal 22 giu 2021
1.   L’esercizio dei poteri conferiti dallo statuto all’autorità che ha il potere di nomina e dal regime all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, per quanto riguarda il personale dell’SGC, è affidato all’Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) della Commissione europea, in relazione all’applicazione dell’articolo 73 dello statuto e degli articoli 28 e 95 del regime. 2.   Le domande e i reclami relativi alle questioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono presentati all’autorità che ha il potere di nomina o all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione della Commissione ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 90 quater dello statuto e degli articoli 46 e 117 del regime. I ricorsi alla Corte di giustizia dell’Unione europea relativi alle questioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono diretti contro la Commissione ai sensi dell’articolo 91 bis dello statuto e degli articoli 46 e 117 del regime.
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