Art. 7
Accesso ai dati da parte di Europol
In vigore dal 21 giu 2021
Accesso ai dati da parte di Europol
1. Le richieste di accesso di Europol a norma dell’articolo 53 del regolamento (UE) 2018/1240 sono presentate tramite il software.
2. Europol compila un modulo contenente i dati di cui all’articolo 52, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2018/1240, in conformità dell’articolo 53 del medesimo regolamento. Europol specifica quali eventuali dati possono essere oggetto di interrogazione in modalità libera.
3. L’unità specializzata di Europol competente per la verifica preliminare delle richieste, di cui all’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240, include nella richiesta la sua valutazione sulla sussistenza di tutte le condizioni di cui al paragrafo 2 di detto articolo. Se la valutazione non è inclusa, è tecnicamente impossibile presentare la richiesta all’unità centrale ETIAS.
4. Il sistema centrale ETIAS impedisce automaticamente l’accesso ai dati di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) 2018/1240. Il sistema centrale ETIAS impedisce inoltre automaticamente l’accesso ai dati di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera i), e all’articolo 17, paragrafo 4, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2018/1240 se l’unità specializzata di Europol non ha indicato che sono state fornite e verificate le giustificazioni richieste a norma dell’articolo 53, paragrafo 1. L’unità specializzata di Europol indica nella richiesta che sono state effettuate le verifiche necessarie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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