Art. 10 · Accesso ai dati da parte delle autorità competenti in materia di immigrazione

Art. 10

Accesso ai dati da parte delle autorità competenti in materia di immigrazione

In vigore dal 21 giu 2021
Accesso ai dati da parte delle autorità competenti in materia di immigrazione 1.   Le autorità competenti in materia di immigrazione sono abilitate ad accedere al sistema centrale ETIAS tramite il portale di ricerca europeo e a interrogarlo al fine di accertare o verificare se siano soddisfatte le condizioni di ingresso o di soggiorno nel territorio degli Stati membri e di adottare misure appropriate al riguardo. A norma dell’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, le autorità competenti in materia di immigrazione sono abilitate a interrogare il sistema centrale ETIAS con i dati di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettere da a) a e), di tale regolamento. Può essere usata qualsiasi combinazione dei dati di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettere da a) a e), del regolamento (UE) 2018/1240 purché siano usati i dati di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento. Tali interrogazioni possono essere effettuate in modalità libera. Finché il portale di ricerca europeo non sarà operativo per essere usato dalle autorità competenti in materia di immigrazione, tali ricerche sono effettuate direttamente tramite il sistema centrale ETIAS. 2.   Le interrogazioni effettuate in conformità del paragrafo 1 permettono di ottenere i dati di cui all’articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240. 3.   Le autorità competenti in materia di immigrazione possono accedere al sistema centrale ETIAS anche ai fini del rimpatrio, alle condizioni di cui all’articolo 65, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240. Le autorità competenti in materia di immigrazione sono abilitate a interrogare il sistema centrale ETIAS con i dati di cui al paragrafo 1. Può essere usata qualsiasi combinazione dei dati di cui al paragrafo 1, purché siano usati i dati di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1240. 4.   Le interrogazioni effettuate in conformità dei paragrafi 1 e 3 permettono di ottenere i dati di cui all’articolo 65, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) 2018/1240. I dati di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera k), di tale regolamento possono essere ottenuti soltanto se nella ricerca è usato il dato «data di nascita».
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