Art. 4 · Esecuzione del mandato

Art. 4

Esecuzione del mandato

In vigore dal 21 giu 2021
Esecuzione del mandato 1.   L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità dell’AR. 2.   Il CPS è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell’ambito del mandato, fatte salve le competenze dell’AR. 3.   L’RSUE coopera e lavora in stretto coordinamento con il SEAE i suoi competenti servizi.
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