Art. 2 · Determinazione della sussistenza delle circostanze eccezionali

Art. 2

Determinazione della sussistenza delle circostanze eccezionali

In vigore dal 18 giu 2021
Determinazione della sussistenza delle circostanze eccezionali 1.   Ai fini dell’articolo 429 bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, la BCE ha stabilito che, fatti salvi i paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, sussistono circostanze eccezionali che giustificano l’esclusione delle esposizioni verso la banca centrale elencate all’articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera n), punti i) e ii), di tale regolamento dalla misura dell’esposizione complessiva al fine di agevolare l’attuazione delle politiche monetarie. 2.   Si ritiene che le circostanze eccezionali siano iniziate il 31 dicembre 2019. 3.   Per quanto riguarda le esposizioni elencate al punto ii) dell’articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 575/2013, la determinazione si applica alle esposizioni verso le banche centrali dell’Eurosistema relative a depositi detenuti in operazione di deposito presso la banca centrale o a saldi detenuti in conti di riserva, inclusi fondi detenuti al fine di soddisfare gli obblighi di riserve minime. 4.   Il paragrafo 1 si applica per un periodo che ha inizio il 28 giugno 2021 e termina il 31 marzo 2022. 5.   La determinazione di cui al paragrafo 1 si applica in relazione a qualsiasi ente che sia un soggetto vigilato significativo stabilito in uno Stato membro dell’area dell’euro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2021:1074:oj#art-2