Art. 1
Definizioni
In vigore dal 18 giu 2021
Definizioni
Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni di cui all’ del Regolamento (UE) n. 575/2013. Si applicano altresì le seguenti definizioni:
1)
per «Eurosistema» si intende l’«Eurosistema» come definito all’, punto 29), dell’indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (7);
2)
per «operazione di deposito presso la banca centrale» si intende operazione di deposito presso la banca centrale (deposit facility) come definita all’, punto 21), dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);
3)
per «conti di riserva» si intendono i conti di riserva come definiti all’, punto 7), del regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea (BCE/2021/1) (8);
4)
per «obblighi di riserva minima» s’intendono gli obblighi di riserva minima come definiti all’, punto 2), del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1);
5)
per «soggetto vigilato significativo» si intende un soggetto vigilato significativo come definito all’, punto 16) del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (9).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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