Art. 5

Art. 5

In vigore dal 17 giu 2021
1.   L’Italia procede al recupero degli aiuti incompatibili di cui agli presso i beneficiari, nella misura in cui sono stati erogati. 2.   Gli importi da recuperare producono interessi a decorrere dalla data in cui sono stati posti a disposizione del beneficiario fino al loro recupero effettivo. 3.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 e del regolamento (CE) n. 271/2008 che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004. 4.   Sulla base delle informazioni di cui dispone, la Commissione riconosce che il beneficiario ha già rimborsato il capitale dell’aiuto di cui all’ e parte degli interessi relativi al recupero. 5.   L’Italia annulla tutti i pagamenti in essere dell’aiuto di cui all’, paragrafo 2, con effetto alla data di adozione della presente decisione.
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