Art. 2
In vigore dal 17 giu 2021
1. La proroga dell’aiuto per il salvataggio dal 28 agosto 2011 al 18 settembre 2012 costituisce un aiuto a favore di Siremar, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. L’aiuto di Stato è stato illegalmente attuato dall’Italia, in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
2. L’aiuto di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che ammonta a 15 121 838,33 EUR, è incompatibile con il mercato interno.
Storico versioni
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