Art. 1
In vigore dal 17 giu 2021
La compensazione a favore di Toremar e la priorità nell’assegnazione degli accosti per la fornitura di servizi marittimi nel quadro della proroga della convenzione iniziale per il periodo 1o gennaio 2009-1o gennaio 2012 costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. L’Italia ha attuato l’aiuto a favore di Toremar in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Tale aiuto è compatibile con il mercato interno.
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