Art. 1
In vigore dal 14 giu 2021
La decisione dell’organo competente di dare istruzioni al curatore fallimentare continuare l’attività di NCHZ, adottata il 26 gennaio 2011 all’unanimità dal comitato dei creditori e dai creditori garantiti e resa vincolante il 17 febbraio 2011 dal tribunale fallimentare in qualità di membro dell’organo competente dopo la scadenza della legge sulle società strategiche il 31 dicembre 2010, non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Storico versioni
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