Art. 3
In vigore dal 11 giu 2021
1. Qualora, conformemente all’articolo 71 del regolamento (UE) 2018/1139, uno Stato membro adotti misure nazionali che concedono esenzioni riguardanti singole persone fisiche o giuridiche o la cui durata complessiva non superi gli otto mesi, e qualora tali misure nazionali differiscono dagli standard di cui all’ della presente decisione e richiedono la notifica delle differenze rispetto a tali standard conformemente all’articolo 38 della convenzione di Chicago, tale Stato membro informa immediatamente la Commissione delle differenze notificate.
2. Se le esenzioni concesse a norma dell’articolo 71 del regolamento (UE) 2018/1139 sono di applicazione generale e hanno una durata complessiva superiore a otto mesi, la Commissione, entro due settimane dalla notifica di tali esenzioni da parte dello Stato membro interessato a norma dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139, presenta al Consiglio per discussione e approvazione un documento scritto basato in particolare sulle informazioni fornite dall’AESA a norma dell’articolo 90, paragrafo 4, di tale regolamento, nonché sulle informazioni fornite dagli Stati membri a norma dell’articolo 71 del medesimo regolamento, che illustri in dettaglio le differenze da notificare all’ICAO.
Storico versioni
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