Art. 1

Art. 1

In vigore dal 11 giu 2021
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Organizzazione per l’aviazione civile internazionale («ICAO») in riferimento alla notifica delle differenze rispetto agli standard di cui agli allegati 1, 6, 8, 14, 18 e 19 della convenzione relativa all’aviazione civile internazionale («convenzione di Chicago») nel settore della sicurezza aerea, nella misura in cui tali standard rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione, è stabilita secondo i criteri e la procedura di cui agli della presente decisione.
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