Art. 2
In vigore dal 7 giu 2021
La presente decisione si applica dal 18 giugno 2021 al 17 giugno 2027.
Tuttavia se il Consiglio, deliberando a norma dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dovesse stabilire disposizioni generali relative alle agevolazioni fiscali applicabili all’energia elettrica erogata da impianti di terra, la presente decisione cesserà di applicarsi il giorno dell’entrata in vigore delle disposizioni in questione.
Storico versioni
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