Art. 1
In vigore dal 4 giu 2021
Nella decisione 2012/642/PESC è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 2 bis
1. Gli Stati membri, conformemente alle proprie norme nazionali e al proprio diritto nazionale e in linea con il diritto internazionale, in particolare con i pertinenti accordi per l’aviazione civile internazionale, negano il permesso di atterraggio, decollo o sorvolo relativi al loro territorio a qualsiasi aeromobile operato da vettori aerei bielorussi, compresi i vettori commerciali.
2. Il paragrafo 1 non si applica in caso di atterraggio di emergenza o di sorvolo di emergenza.
3. Il paragrafo 1 non si applica qualora lo Stato membro o gli Stati membri interessati stabiliscano che un atterraggio, un decollo o un sorvolo è necessario per fini umanitari o per ogni altro fine in linea con gli obiettivi della presente decisione. In tale caso, lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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