Art. 1
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In vigore dal 26 mag 2021
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L' della decisione (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31) è sostituito dal seguente:
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Remunerazione di taluni depositi detenuti presso la BCE
1. I conti accesi presso la BCE ai sensi della decisione BCE/2003/14 della Banca centrale europea (*1), della decisione BCE/2010/31 della Banca centrale europea (*2), della decisione BCE/2010/17 della Banca centrale europea (*3) e del regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio (*4) continuano ad essere remunerati al tasso sui depositi. Tuttavia, quando su tali conti è necessaria la giacenza di depositi anticipata rispetto alla data nella quale deve essere effettuato il pagamento in conformità alle previsioni legislative o contrattuali applicabili al servizio interessato, per il periodo di giacenza anticipata tali depositi sono remunerati al tasso dello zero per cento o al tasso sui depositi presso la banca centrale, se superiore.
2. Il conto dedicato acceso presso la BCE ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, della decisione di esecuzione C(2021) 2502 final della Commissione, del 14 aprile 2021, che stabilisce le disposizioni necessarie per la gestione delle operazioni di assunzione di prestiti ai sensi della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio e per le operazioni di concessione di prestiti relative ai prestiti concessi in conformità all’articolo 15 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5) ai fini delle giacenze monetarie prudenziali di cui a tale articolo, è remunerato al tasso dello 0 per cento o al tasso sui depositi presso la banca centrale, se superiore, eccetto ove l’importo aggregato dei depositi detenuti in tale conto dedicato ecceda l’importo di 20 miliardi di euro, nel cui caso l’importo in eccesso è remunerato al tasso sui depositi presso la banca centrale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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