Art. 2
In vigore dal 20 mag 2021
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2021, il Fondo di solidarietà dell’Unione europea è mobilitato in stanziamenti di impegno e di pagamento in relazione a una grave emergenza di sanità pubblica, nel modo seguente:
a)
all’Albania è erogato l’importo di 905 271 EUR;
b)
all’Austria è erogato l’importo di 31 755 580 EUR;
c)
al Belgio è erogato l’importo di 37 298 777 EUR;
d)
alla Cechia è erogato l’importo di 17 373 205 EUR;
e)
all’Estonia è erogato l’importo di 3 588 755 EUR;
f)
alla Francia è erogato l’importo di 91 365 053 EUR;
g)
alla Germania è erogato l’importo di 13 648 386 EUR;
h)
alla Grecia è erogato l’importo di 3 994 022 EUR;
i)
all’Ungheria è erogato l’importo di 13 136 857 EUR;
j)
all’Irlanda è erogato l’importo di 20 480 330 EUR;
k)
all’Italia è erogato l’importo di 76 271 930 EUR;
l)
alla Lettonia è erogato l’importo di 1 177 677 EUR;
m)
alla Lituania è erogato l’importo di 2 828 291 EUR;
n)
al Lussemburgo è erogato l’importo di 2 857 025 EUR;
o)
al Montenegro è erogato l’importo di 199 505 EUR;
p)
al Portogallo è erogato l’importo di 18 039 670 EUR;
q)
alla Romania è erogato l’importo di 13 926 870 EUR;
r)
alla Serbia è erogato l’importo di 11 968 276 EUR;
s)
alla Spagna è erogato l’importo di 36 639 441 EUR.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2021:885:oj#art-2