Art. 2

Art. 2

In vigore dal 20 mag 2021
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2021, il Fondo di solidarietà dell’Unione europea è mobilitato in stanziamenti di impegno e di pagamento in relazione a una grave emergenza di sanità pubblica, nel modo seguente: a) all’Albania è erogato l’importo di 905 271 EUR; b) all’Austria è erogato l’importo di 31 755 580 EUR; c) al Belgio è erogato l’importo di 37 298 777 EUR; d) alla Cechia è erogato l’importo di 17 373 205 EUR; e) all’Estonia è erogato l’importo di 3 588 755 EUR; f) alla Francia è erogato l’importo di 91 365 053 EUR; g) alla Germania è erogato l’importo di 13 648 386 EUR; h) alla Grecia è erogato l’importo di 3 994 022 EUR; i) all’Ungheria è erogato l’importo di 13 136 857 EUR; j) all’Irlanda è erogato l’importo di 20 480 330 EUR; k) all’Italia è erogato l’importo di 76 271 930 EUR; l) alla Lettonia è erogato l’importo di 1 177 677 EUR; m) alla Lituania è erogato l’importo di 2 828 291 EUR; n) al Lussemburgo è erogato l’importo di 2 857 025 EUR; o) al Montenegro è erogato l’importo di 199 505 EUR; p) al Portogallo è erogato l’importo di 18 039 670 EUR; q) alla Romania è erogato l’importo di 13 926 870 EUR; r) alla Serbia è erogato l’importo di 11 968 276 EUR; s) alla Spagna è erogato l’importo di 36 639 441 EUR.
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