Art. 1
In vigore dal 20 mag 2021
1. La posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato direttivo regionale istituito a norma del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti per quanto riguarda l’adozione delle norme relative alle seguenti materie si basa sui corrispondenti progetti di decisione del comitato direttivo regionale (2):
a)
rimborso delle spese sostenute da persone esterne al segretariato permanente della Comunità dei trasporti invitate a partecipare a riunioni di quest’ultima;
b)
rimborso delle spese di viaggio e di trasloco del personale del segretariato permanente della Comunità dei trasporti in occasione dell’entrata in servizio e della cessazione dal servizio; e
c)
contributo della Comunità dei trasporti all’assicurazione malattia, disoccupazione, pensione e invalidità per il personale del segretariato permanente della Comunità dei trasporti.
2. Modifiche minori di tali progetti di decisione di cui al paragrafo 1 possono essere concordate dai rappresentanti dell’Unione nel comitato direttivo regionale senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2021:839:oj#art-1