Art. 1

Art. 1

In vigore dal 17 mag 2021
L’articolo 10 della decisione (PESC) 2019/797 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 La presente decisione si applica fino al 18 maggio 2022 ed è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».
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