Art. 1
In vigore dal 10 mag 2021
La posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile UE-Ucraina, istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, in riferimento alla designazione dell’elenco di esperti che possono essere selezionati come membri del gruppo di esperti a norma dell’articolo 301 dell’accordo, deve basarsi sul progetto di decisione del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile UE-Ucraina (2).
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