Art. 2

Art. 2

In vigore dal 10 mag 2021
La posizione da adottare a nome dell’Unione nel Consiglio di associazione per quanto riguarda la concessione di un reciproco accesso al mercato, conformemente all’allegato XVI-B dell’accordo, si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione  (4).
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