Art. 1
In vigore dal 10 mag 2021
La posizione da adottare a nome dell’Unione nel Consiglio per gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio («Consiglio TRIPS») dell’Organizzazione mondiale del commercio in occasione della sua sessione formale che si terrà nei giorni 8 e 9 giugno 2021, è la seguente:
a)
i PMA membri non sono tenuti ad applicare le disposizioni dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio («accordo TRIPS»), salvo gli articoli 3, 4 e 5, per un periodo di tempo limitato non superiore a 10 anni, o fino alla data in cui cessano di essere PMA membri, se tale data è anteriore;
b)
qualora i membri dell’Organizzazione mondiale del commercio sostengano la proroga del periodo transitorio a norma dell’articolo 66, paragrafo 1, dell’accordo TRIPS per un periodo più lungo o a tempo indeterminato, l’Unione non ostacola il raggiungimento di un consenso;
c)
i PMA membri garantiscono che eventuali modifiche introdotte nelle loro disposizioni legislative e regolamentari e nella prassi durante l’ulteriore periodo transitorio non ne riducano la compatibilità con le disposizioni dell’accordo TRIPS. Tuttavia, qualora i membri dell’Organizzazione mondiale del commercio non sostengano tale obbligo in capo ai PMA membri, l’Unione non ostacola il raggiungimento di un consenso;
d)
la richiesta dei PMA membri di esenzione per un ulteriore periodo di 12 anni calcolato a decorrere dalla data in cui un PMA membro non rientra più nella categoria dei PMA non dovrebbe essere sostenuta, in quanto non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 66, paragrafo 1, dell’accordo TRIPS.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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