Art. 1

Art. 1

In vigore dal 6 mag 2021
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio internazionale dei legni tropicali è di approvare o votare a favore della proroga dell’accordo internazionale sui legni tropicali del 2006 per un primo periodo di cinque anni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2021:837:oj#art-1