Art. 1

Art. 1

In vigore dal 6 mag 2021
La posizione da adottare a nome dell’Unione durante la 103a sessione del comitato per la sicurezza marittima dell’Organizzazione marittima internazionale («IMO») è di approvare l’adozione delle modifiche: a) della convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, di cui agli allegati 7 e 8 del documento MSC 102/24 dell’IMO; b) del codice internazionale sul programma di miglioramento delle ispezioni durante le visite alle navi portarinfuse e petroliere, di cui all’allegato 15 del documento MSC 102/24 dell’IMO; e c) del codice internazionale dei sistemi antincendio, di cui all’allegato 20 del documento MSC 102/24 dell’IMO.
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