Art. 6

Art. 6

In vigore dal 30 apr 2021
1.   Conformemente agli accordi internazionali conclusi dall’Unione o dall’Unione e dai suoi Stati membri, compresi quelli che danno accesso al servizio pubblico regolamentato ai sensi dell’, paragrafo 5, della decisione n. 1104/2011/UE, l’alto rappresentante ha il potere di concludere accordi amministrativi con Stati terzi riguardanti la cooperazione ai fini dell’attuazione della presente decisione. Tali accordi sono soggetti all’approvazione del Consiglio, che delibera all’unanimità. 2.   Se tali accordi richiedono l’accesso a informazioni classificate dell’Unione, il rilascio o lo scambio di informazioni classificate è approvato conformemente alle norme di sicurezza applicabili.
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