Art. 3

Art. 3

In vigore dal 30 apr 2021
1.   Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta dell’alto rappresentante, decide sulle necessarie istruzioni da impartire all’Agenzia o a qualsiasi struttura designata per il monitoraggio della sicurezza, a seconda dei casi. 2.   L’Agenzia o la pertinente struttura designata per il monitoraggio della sicurezza e la Commissione forniscono consulenza all’alto rappresentante circa le possibili più vaste ripercussioni che le istruzioni che l’alto rappresentante intende proporre al Consiglio ai sensi del paragrafo 1 possono avere sui sistemi istituiti e sui servizi forniti nell’ambito delle componenti del Programma. 3.   La proposta dell’alto rappresentante di cui al paragrafo 1 include una valutazione d’impatto dell’istruzione proposta. 4.   Il comitato politico e di sicurezza (CPS) fornisce, se del caso, un parere al Consiglio sulle istruzioni proposte.
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