Art. 2

Art. 2

In vigore dal 30 apr 2021
1.   Qualora si profili una siffatta minaccia, gli Stati membri, la Commissione, l’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale («Agenzia») o qualsiasi struttura designata per il monitoraggio della sicurezza ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/696 («struttura designata per il monitoraggio della sicurezza»), a seconda dei casi, informano immediatamente l’alto rappresentante di tutti gli elementi a loro disposizione che essi ritengano pertinenti. 2.   L’alto rappresentante informa immediatamente il Consiglio della minaccia e delle sue possibili ripercussioni sulla sicurezza dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri e sul funzionamento dei sistemi o sulla fornitura dei servizi interessati.
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